Trasferirsi all’estero comporta una serie di adempimenti che spesso vengono sottovalutati. Tra questi, uno dei più importanti è l’iscrizione all’AIRE, obbligatoria per i cittadini italiani che stabiliscono la propria residenza fuori dall’Italia.

Ma quando scatta effettivamente l’obbligo? Quali sono le conseguenze per chi non si iscrive? E soprattutto, essere iscritti all’AIRE significa automaticamente non essere più fiscalmente residenti in Italia?

Vediamo cosa prevede la normativa, anche alla luce delle novità introdotte nel 2026.

Che cos’è l’AIRE?

L’AIRE, acronimo di Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è stata istituita dalla Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero.

L’iscrizione consente allo Stato italiano di mantenere aggiornate le informazioni anagrafiche dei propri cittadini residenti fuori dal territorio nazionale e rappresenta un presupposto importante per accedere ai servizi consolari, ottenere documenti e certificazioni ed esercitare alcuni diritti, tra cui il voto dall’estero.

Con la Legge 19 gennaio 2026, n. 11, entrata in vigore il 19 febbraio 2026, è stata aggiornata la disciplina dell’AIRE, rafforzandone l’integrazione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Quando scatta l’obbligo di iscrizione all’AIRE?

L’obbligo riguarda i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza abituale all’estero. In particolare, sono tenuti all’iscrizione coloro che si trasferiscono fuori dall’Italia per periodi superiori a 12 mesi e coloro che già risiedono stabilmente all’estero senza risultare iscritti.

Attenzione, però: non è necessario attendere 12 mesi per iscriversi.

Il termine dei 12 mesi è generalmente indicativo della durata del soggiorno, mentre l’elemento determinante è l’effettivo trasferimento della residenza abituale, ossia del luogo in cui la persona svolge stabilmente la propria vita.

L’articolo 6 della Legge n. 470/1988 stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero.

Ad esempio, un cittadino italiano che si trasferisce in Germania per lavorare stabilmente per tre anni non dovrà attendere un anno prima di iscriversi all’AIRE, ma dovrà effettuare la comunicazione entro 90 giorni dal trasferimento.

Sono invece previste specifiche esclusioni per alcune categorie, tra cui i lavoratori stagionali e determinate categorie di personale pubblico inviato all’estero. La normativa del 2026 contempla inoltre particolari ipotesi di iscrizione facoltativa.

Come effettuare l’iscrizione

La procedura è gratuita e può essere effettuata attraverso il portale Fast It, messo a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri, oppure secondo le modalità indicate dall’ufficio consolare competente.

La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare la residenza all’estero.

Una volta completata la procedura, il cittadino viene iscritto all’AIRE e cancellato dall’anagrafe della popolazione residente in Italia.

Mancata iscrizione all’AIRE: quali sono le sanzioni?

Dal 1° gennaio 2024, la mancata dichiarazione del trasferimento della residenza all’estero può comportare conseguenze economiche significative.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha infatti modificato l’articolo 11 della Legge n. 1228/1954, prevedendo una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

La sanzione può quindi riguardare più annualità, qualora il cittadino abbia omesso per diversi anni la comunicazione obbligatoria.

È prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo, pari a 20 euro, quando la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, purché la violazione non sia già stata constatata e il contribuente non abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di attività di accertamento.

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni è il Comune presso il quale il cittadino risulta iscritto anagraficamente.

È quindi importante regolarizzare tempestivamente la propria posizione, considerando che l’eventuale iscrizione tardiva non elimina automaticamente le violazioni già commesse.

Iscrizione AIRE e residenza fiscale: due concetti da non confondere

Un aspetto particolarmente importante riguarda la distinzione tra iscrizione all’AIRE e residenza fiscale.

Essere iscritti all’AIRE non significa automaticamente essere fiscalmente residenti all’estero.

L’AIRE ha infatti una funzione anagrafica, mentre la residenza fiscale determina in quale Stato una persona è tenuta, in linea generale, a dichiarare e assoggettare a imposizione i propri redditi.

Dal 1° gennaio 2024, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023, l’articolo 2 del TUIR prevede che una persona sia considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • ha in Italia la propria residenza, intesa come dimora abituale;
  • ha in Italia il proprio domicilio, ossia il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari;
  • è fisicamente presente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno;
  • risulta iscritta nell’anagrafe della popolazione residente italiana, salvo prova contraria.

In altre parole, un cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE potrebbe continuare a essere considerato fiscalmente residente in Italia se, ad esempio, mantiene nel territorio nazionale la propria dimora abituale o il centro principale delle proprie relazioni personali e familiari.

Allo stesso modo, un cittadino che abbia effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, ma non abbia ancora provveduto all’iscrizione AIRE, potrebbe dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia.

Quest’ultima possibilità assume particolare rilevanza dal 2024, poiché l’iscrizione nell’anagrafe italiana costituisce oggi una presunzione relativa di residenza fiscale, superabile attraverso adeguata documentazione.

Resta ferma la necessità di verificare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e le disposizioni particolari applicabili ai singoli casi.

Perché è importante verificare la propria posizione?

Il trasferimento all’estero non dovrebbe essere considerato soltanto un cambiamento di indirizzo.

Una corretta gestione degli adempimenti anagrafici e fiscali permette di evitare sanzioni e ridurre il rischio di contestazioni sulla residenza fiscale, soprattutto quando il cittadino mantiene in Italia immobili, attività professionali, interessi economici o legami familiari.

Prima di trasferirsi all’estero, o quando il trasferimento è già avvenuto, è quindi opportuno verificare sia gli obblighi di iscrizione all’AIRE sia le conseguenze fiscali dell’operazione.

Il team di FORS supporta privati e professionisti nell’analisi delle proprie posizioni fiscali e nella valutazione degli adempimenti connessi ai trasferimenti di residenza da e verso l’estero.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Disciplina dell’AIRE, artt. 1 e 6.
  • Legge 19 gennaio 2026, n. 11 – Modifiche alla disciplina AIRE, art. 3.
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Sanzioni anagrafiche, art. 11.
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Art. 1, comma 242.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Residenza fiscale, art. 2.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Modifiche alla disciplina della residenza fiscale, art. 1.
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024.
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